Il lavoro all’estero è stato classificato, nell’ambito delle linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII 2004), come attività atipica che presenta flessibilità di impiego ed è caratterizzata, oltre che dai rischi della mansione, da fattori correlati alle condizioni di soggiorno del paese ospitante.
Il riferimento legislativo è il Regolamento Sanitario Internazionale (R.S.I.) entrato in vigore il 15 giugno 2007. Questo è il riferimento legislativo di maggior rilievo per la tutela del lavoratore-viaggiatore, in particolare per le numerose indicazioni sul rischio infettivo.
I lavoratori che operano all’estero sono esposti contemporaneamente a diverse tipologie di rischi/pericoli che, molto spesso, non sono correttamente percepiti, né dal lavoratore né dall’Azienda, se non quando si manifestano in tutta la loro drammaticità.
I vertici della Bonatti, azienda per la quale lavoravano i quattro tecnici sequestrati nel 2015 in Libia, sono stati condannati in sede penale per non aver predisposto un documento di valutazione del rischio legato all’attività all’estero dei propri dipendenti. Inoltre, il giudice ha disposto anche una sanzione di 150 mila euro alla società legata alla D.Lgs 231/01 in tema di responsabilità degli enti per aver omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi relativo all’attività all’estero di suoi dipendenti per raggiungere il luogo di lavoro.