A cura di Avv. Elisabetta Vaglio
Il Covid-19, anche se non costituisce un rischio direttamente aziendale (salve ovviamente le aziende del settore sanitario), ma esterno/generale, impone adempimenti di prevenzione per scongiurare che il fattore di contagio possa essere trasportato all’interno e/o all’esterno dell’azienda attraverso i lavoratori. È interesse anche degli stessi datori di lavoro, qualora dovessero malauguratamente trovarsi in sede ispettiva o in giudizio, poter dimostrare l’adozione di idonee misure di prevenzione (selezione dei reparti da chiudere rispetto a quelli da mantenere attivi, modalità di ingresso ed uscita, distribuzione zone e posti di lavoro, zone comuni, DPI, etc.)
Il D.L. n.33 del 16 maggio 2020, per prevenire la diffusione del contagio, prevede delle sanzioni amministrative in caso di mancata applicazione nelle attività economiche, produttive e sociali delle misure di prevenzione e contenimento previste dai Protocolli condivisi dalle parti sociali col Governo. In particolare stabilisce che, per la violazione delle disposizioni preventive e contenitive del virus, salvo che il fatto costituisca più grave reato (es. quando, volutamente o per colpa, siano adottati comportamenti tali da integrare particolari fattispecie sanzionate penalmente, oppure quando un soggetto, risultato positivo al virus Covid-19, vìoli l’obbligo di rimanere a casa in quarantena), venga comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, dovrà essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Questa misura, per ragioni cautelari dettate dall’esigenza di impedire la prosecuzione dell’illecito, può essere anticipata con la chiusura provvisoria ed immediata dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni (che saranno poi scomputati dalla quantificazione della sanzione accessoria definitiva). La sanzione amministrativa, peraltro, è aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo, e del doppio se la stessa viene reiterata.
Il provvedimento con il quale viene irrogata questa sanzione amministrativa pecuniaria è ovviamente impugnabile davanti all’Autorità ordinaria, e quindi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
La contestazione deve essere effettuata immediatamente o, quando non è possibile, deve essere notificata:
Il pagamento potrà essere effettuato:
Per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative si deve fare riferimento all’art.202 del Codice della Strada: per questo, fino al 31 maggio 2020 sarà possibile saldare le sanzioni medesime con importo scontato del 30% entro 30 giorni (invece di 5) dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Questa eccezione è stata emanata per limitare l’accesso agli uffici postali presso i quali si effettuano i pagamenti. La data del 31.05.2020 non riguarda il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento ma piuttosto la data ultima a partire dalla quale sarà possibile effettuare il pagamento stesso, entro i successivi 30 giorni.