Cos’è la tassa TARI?
La tassa sui rifiuti è l’imposta relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
Cosa cambia con il nuovo decreto?
Il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, in quanto la definizione di “rifiuti urbani” viene uniformata a quella comunitaria, i quali vengono individuati come: rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
Dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Prevede l’esclusione del pagamento della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.
Cosa fare?
Scarica il modulo e comunica formalmente la scelta delle utenze non domestiche al Comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs 3 Settembre 2020, n.116.
Quando presentare la comunicazione?
Entro il 31 Maggio invia il modulo.
Esiste un modello unico per tale comunicazione?
No, sono molto pochi i comuni che ad oggi hanno predisposto un modello per la scelta del conferimento. Perciò compila il nostro modulo.
Se usufruisco solo del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti, cosa devo comunicare?
Se si sceglie di usufruire solo del servizio pubblico si consiglia di comunicare tale scelta compilando il modulo predisposto (in questo caso non è necessario indicare i quantitativi di rifiuti stimati).
Anche la non comunicazione viene recepita come volontà di affidarsi al servizio pubblico, ma non è ancora chiaro se ciò può avere conseguenze se si dovesse cambiare idea in futuro (entro i cinque anni).
E se mi avvalgo solo del servizio privato?
Se si sceglie di conferire i propri rifiuti urbani al servizio privato va compilato il modulo indicando la volontà di conferire privatamente i propri rifiuti urbani ottenendo così una riduzione della quota variabile della TARI, in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti privatamente.
Per tale motivo, in questo caso, è necessario indicare, nell’elenco predisposto nel modulo, quali rifiuti si intende affidare al privato e quali al pubblico (oppure tutti al privato) stimandone anche i quantitativi.
Sono un cittadino, cosa devo comunicare al comune?
La comunicazione è limitata alle utenze non domestiche, quindi non è prevista alcuna comunicazione per il cittadino.
La mancata comunicazione che cosa comporta?
La mancata comunicazione non comporta alcuna sanzione, ma viene assunta come una accettazione del conferimento al servizio pubblico, quindi senza la possibilità di ottenere riduzioni della quota variabile della TARI.
Non è ancora chiaro, però, se ciò comporta delle limitazioni alla possibilità di cambiare idea nel corso dei cinque anni successivi.
Perché si parla di vincolo di 5 anni?
Per quanto riguarda il periodo temporale di 5 anni, si evidenzia che questo rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni.
Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando l’utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal comma 10 dell’art. 238 del TUA.
È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla “possibilità dell’erogatore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio” poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
Ci sono altre novità nel Decreto?
Secondo il Testo Unico Ambientale (TUA) i rifiuti prodotti dalle lavorazioni industriali, quando diversi dai rifiuti urbani, sono definiti rifiuti speciali. Quindi le superfici produttive sono escluse dalla TARI, a ciò con il nuovo Decreto si aggiungono i magazzini di materie prime. di merci e prodotti finiti (sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile) continuano, invece, ad applicarsi la tassazione sui rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti convertiti e cioè della parte variabile (vedi domanda 7).