Come è ben noto, il datore di lavoro unitamente a RSPP, RLS, Preposti, etc è quotidianamente impegnato nella lotta contro gli infortuni sui luoghi di lavoro. A volte, nonostante l’impegno, l’infortunio accade.
Ne seguono controlli e verifiche, azioni di miglioramento e, nota dolente, sanzioni.
Le attività di adeguamento a seguito prescrizioni degli Enti Pubblici e l’ammissione al pagamento delle relative sanzioni pecuniarie risolvono solamene una parte del problema.
Se l’infortunio genera una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni od una malattia professionale, il pagamento delle sanzioni pecuniarie espone l’ENTE anche a responsabilità amministrativa così come prevista dal D.lgs 231/01.
Questa norma prevede:
1) sanzioni pecuniarie: in caso di condanna, si applica un sanzione pari a X quote. La singola quota è pari ad un valore compreso tra 258 e 1549 euro da calcolarsi sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente;
2) sanzioni interdittive: si ha l’interruzione o limitazione temporanea ad esercitare una determinata attività oppure altre interdizioni quali il tenere rapporti contrattuali con l’ente pubblico ecc.
Il modo migliore è evitare l’infortunio e quindi la commissione del reato. Purtroppo, pensare di eliminare il rischio è pressoché impossibile.
Per evitare che l’Ente venga condannato, questo dovrà dimostrare che:
In sostanza, l’ente deve dotarsi di:
In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.
Sanzione pecuniaria compresa tra 64.500,00 euro e 387.250,00 euro